Regolamento
Art. 1 (Natura e finalità del Dipartimento)
Art. 2 (Settori Scientifici Didattici)
Art. 3 (Afferenze ed Associazione al Dipartimento)
Art. 4 (Organi del Dipartimento)
Art. 5 (Elezione del Direttore)
Art. 6 (Funzioni del Direttore)
Art. 7 (Il Segretario Amministrativo)
Art. 8 (Consiglio di Dipartimento)
Art. 9 (Attribuzioni Consiglio di Dipartimento)
Art. 10 (La Giunta di Dipartimento)
Art. 11 (Elezioni della Giunta di Dipartimento)
Art. 12 (Ricorso al Rettore)
Art. 13 (Emanazione e Modifiche al Regolamento)
Art. 14 (Norme transitorie e finali)
ALLEGATO - TABELLA A
Art. 1 (Natura e finalità del Dipartimento)
Il Dipartimento di Informatica Matematica Elettronica Trasporti, costituito con Decreto Rettorale n. 833 del 30/10/93, come DIEMA e successivamente, nel 1997, ridenominato DIMET,
Art. 2 (Settori Scientifici Didattici)
I settori Scientifici-didattici rilevanti agli scopi del Dipartimento sono quelli elencati nell’allegato A, che di questo regolamento è parte integrante e sostanziale.
Art. 3 (Afferenze ed Associazione al Dipartimento)
Art. 4 (Organi del Dipartimento)
Sono organi del DIMET: il Direttore del Dipartimento (DdD), il Consiglio di Dipartimento (CdD) e la Giunta di Dipartimento (GdD). La creazione della Giunta viene deliberata a maggioranza qualificata dal CdD su proposta del DdD, ovvero di almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso. In mancanza della Giunta, le funzioni della stessa vengono assunte dal Consiglio.
Art. 5 (Elezione del Direttore)
Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia afferenti al DIMET che si trovino nella posizione prevista dallo statuto dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di motivato impedimento che sia stato espressamente ritenuto tale dal Consiglio di Dipartimento, la direzione del dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia afferente al DIMET.
L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.
Le votazioni per l’elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Il DdD è nominato con Decreto Rettorale.
Il DdD resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del DdD, ovvero nelle altre ipotesi di decadenza del mandato, il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la designazione del nuovo DdD; convoca una riunione straordinaria del CdD. per la proposizione delle candidature; fissa la data delle votazioni e dell’eventuale ballottaggio.
Il DdD designa, tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti al dipartimento un Vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore.
Art. 6 (Funzioni del Direttore)
Il DdD ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila l'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici; è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, pertanto, coadiuvato dalla Giunta, ove creata, e con la collaborazione del Segretario Amministrativo, esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 7 (Il Segretario Amministrativo)
Art. 8 (Consiglio di Dipartimento)
Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore ed è composto:
Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo e degli iscritti al dottorato di ricerca hanno durata biennale.
Il CdD. si riunisce almeno 5 volte per ogni anno solare. Esso è convocato dal DdD che cura la compilazione dell’ordine del giorno. inserendovi obbligatoriamente le proposte che gli pervengano da almeno un quarto dei membri del CdD. Il CdD deve essere convocato dal DdD qualora proposta in tal senso provenga da almeno un quarto dei membri del CdD.
La convocazione del CdD., contenente l’ordine del giorno, deve essere inviata ai componenti il Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. Per particolari motivi di urgenza si può derogare a tale norma: in tale evenienza il CdD è chiamato a ratificare i motivi di urgenza che hanno portato alla convocazione di cui trattasi.
La seduta del CdD è presieduta dal DdD ovvero, in sua assenza, dal ViceDirettore, nel caso questo sia stato nominato e presente alla seduta, ovvero dal decano dei membri del CdD tra quelli presenti alla seduta.
Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L’aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore successive e viene comunicato seduta stante.
Il CdD è validamente costituito se i presenti sono in numero superiore alla metà dei componenti il Consiglio, dedotti gli assenti validamente giustificati. La giustificazione dell’assenza deve essere comunicata personalmente al Presidente del CdD al quale spetta il compito di approvarne la validità.
In qualsiasi momento il Presidente del CdD può decidere la verifica del numero legale dei presenti; egli è, inoltre, tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò gli venga richiesto da uno qualsiasi dei componenti il Consiglio.
Il Presidente, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’o.d.g., anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, può proporre variazione dell’ordine di trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Una delibera del CdD si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che questa non riguardi materia per la quale sia richiesta una maggioranza qualificata.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.
Le votazioni avvengono di norma con voto palese, ma debbono essere effettuate a scrutinio segreto su semplice richiesta anche di un solo componente il CdD.
Segretario verbalizzante del CdD è il Segretario Amministrativo.
Il verbale viene di norma chiuso e approvato seduta stante. Tuttavia, per motivi di opportunità, o di necessità, su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, è possibile derogare alla norma precedente, nel qual caso ilverbale deve essere disponibilepresso la Segreteria del Dipartimento entro trenta giorni dalla data della riunione e deve contenere tutte le dichiarazioni fornite in consiglio che gli interessati vogliano che appaiano esplicitamente. Tali verbali si ritengono automaticamente approvati se, entro quindici giorni dalla data di affissione all’albo del Dipartimento della comunicazione della loro disponibilità, non pervengono al Segretario richieste scritte di variazione e/o integrazione. Qualora tali richieste pervengano, esse vengono sottoposte per l’approvazione all’esame del CdD nella successiva riunione.
Per le delibere di cui al punto 3 dell’art. 9, il Consiglio si riunisce in forma ristretta ai professori ed ai ricercatori. In particolare, partecipano alla riunione:
Art. 9 (Attribuzioni Consiglio di Dipartimento)
Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
I criteri di cui al punto 1) sub a), per quanto riguarda le attribuzioni al personale docente di fondi assegnati al Dipartimento, terranno conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno nell'esercizio dell'attività universitaria.
Su proposta del Direttore, ovvero di almeno un quarto dei componenti il Consiglio, e comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, il CdD può altresì delegare alla GdD, nel caso in cui questa sia stata creata, potere deliberante sulle attribuzioni del Consiglio come riportate ai punti 2, 3 sub d, 4, 5, 8, 12, 14, 17.
Art. 10 (La Giunta di Dipartimento)
Nel caso in cui ne sia stata deliberata la creazione ai sensi dell’art. 4 precedente, la Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore se nominato, da due professori ordinari e/o straordinari, da due professori associati e da due ricercatori, oltre che dal Segretario Amministrativo che assume funzione di segretario verbalizzante. Qualora dette rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.
Ai fini dell'art. 1 del presente Regolamento la Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 6, ovvero:
La GdD. si ritiene validamente costituita se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
Delle riunioni della GdD viene redatto verbale a cura del Segretario che viene approvato seduta stante. Il verbale è reso disponibile per la consultazione da parte dei membri del CdD, tranne che per le parti che possano ledere gli interessi di terzi.
Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del DdD.
Art. 11 (Elezioni della Giunta di Dipartimento)
Nel caso in cui ne sia stata deliberata la creazione ai sensi dell’art. 4 precedente, l’elezione dei componenti della GdD avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto, per ogni categoria.
Le elezioni dei membri della GdD sono indette ogni tre anni accademici dal DdD, che nomina le commissioni elettorali; la CdD dura in carica tre anni e, in ogni caso, il suo mandato decade al momento della decadenza del DdD.
Ciascun membro della GdD è revocabile per mozione di sfiducia, presentata da almeno tre membri del CdD appartenenti al relativo elettorato attivo. La mozione di sfiducia deve essere presentata al CdD e deve ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto all’interno della rispettiva categoria. In caso di decadenza o dimissioni, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l’ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta.
Art. 12 (Ricorso al Rettore)
Avverso le decisioni del CdD ovvero della GdD lesive del principio di libertà di ricerca e dell'insegnamento è ammesso il ricorso al Rettore entro dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione oggetto di contestazione da parte dell'interessato. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
Art. 13 (Emanazione e Modifiche al Regolamento)
Il presente regolamento è emanato dal Rettore, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Senato Accademico.
Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata dal CdD secondo quanto previsto al punto 19 dell’art. 9, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
La delibera è validamente assunta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore.
Art. 14 (Norme transitorie e finali)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni approvate dal Consiglio, valgono le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali Universitari, le disposizioni generali di legge, nonché le norme contenute nello Statuto di Autonomia e nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale della Università Mediterranea di Reggio Calabria.
L'esercizio delle funzioni conferite al Dipartimento è disciplinato dal presente Regolamento interno, approvato e deliberato a maggioranza semplice dal CdD.
ALLEGATO - TABELLA A
Elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti al DIMET:
Art. 2 (Settori Scientifici Didattici)
Art. 3 (Afferenze ed Associazione al Dipartimento)
Art. 4 (Organi del Dipartimento)
Art. 5 (Elezione del Direttore)
Art. 6 (Funzioni del Direttore)
Art. 7 (Il Segretario Amministrativo)
Art. 8 (Consiglio di Dipartimento)
Art. 9 (Attribuzioni Consiglio di Dipartimento)
Art. 10 (La Giunta di Dipartimento)
Art. 11 (Elezioni della Giunta di Dipartimento)
Art. 12 (Ricorso al Rettore)
Art. 13 (Emanazione e Modifiche al Regolamento)
Art. 14 (Norme transitorie e finali)
ALLEGATO - TABELLA A
Art. 1 (Natura e finalità del Dipartimento)
Il Dipartimento di Informatica Matematica Elettronica Trasporti, costituito con Decreto Rettorale n. 833 del 30/10/93, come DIEMA e successivamente, nel 1997, ridenominato DIMET,
- è una struttura dotata di autonomia di bilancio, ha autonomia finanziaria ed amministrativa;
- promuove e coordina l'attività di ricerca su aree tematiche rilevanti per i settori scientifico-disciplinari riportati nella Tabella A in allegato, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ogni singolo ricercatore che ad esso afferisca ed il suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
- promuove, coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nell'ambito delle aree tematiche di competenza, anche in collegamento con altri Dipartimenti interessati, e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche;
- concorre all’istituzione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione o il contributo di altri Soggetti pubblici o privati, corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca per i quali siano pienamente rilevanti i settori scientifico-disciplinari elencati nella tabella A allegata al presente Regolamento e di cui fa parte integrante e sostanziale;
- concorre allo svolgimento e alla programmazione delle attività didattiche degli insegnamenti universitari, secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai Consigli di Facoltà e di Corso di Studi, per i quali siano rilevanti i settori scientifico-disciplinari elencati nella tabella A;
- concorre alle attività didattiche previste da scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, in collaborazione con gli organi direttivi degli stessi;
- organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia ed all'estero e può provvedere alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;
- concorre all’organizzazione ed alla gestione di corsi per il conseguimento di Master di primo e di secondo livello, per i quali siano rilevanti i settori scientifico-disciplinari elencati nella tabella A;
- d’intesa con le Facoltà e i Consigli di Corso di studio interessati, definisce e coordina l’utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici dipartimentali, fornisce supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle attività preparatorie alle prove finali dei corsi di laurea e di laurea specialistica e per l’espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico;
- gestisce gli spazi di sua pertinenza per l’organizzazione e la gestione delle attività di ricerca e di tipo didattico;
- utilizza tutti i mezzi necessari al conseguimento degli scopi.
Art. 2 (Settori Scientifici Didattici)
I settori Scientifici-didattici rilevanti agli scopi del Dipartimento sono quelli elencati nell’allegato A, che di questo regolamento è parte integrante e sostanziale.
Art. 3 (Afferenze ed Associazione al Dipartimento)
- Possono afferire al DIMET professori e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento secondo quanto riportato nella Tabella A ed il personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento stesso sulla base delle delibere del CdA. L’afferenza al DIMET può essere richiesta dal personale docente di cui sopra mediante semplice richiesta al Direttore del DIMET, il quale sottoporrà la richiesta stessa al primo Consiglio di Dipartimento utile perché questo esprima parere in merito così come previsto dallo Statuto dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il Direttore invierà, quindi, la richiesta del docente, corredata del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento, agli organi di Ateneo per il seguito di competenza.
- Domanda di recesso dal dipartimento può essere presentata al Direttore dai professori e ricercatori afferenti; il Direttore curerà la trasmissione della richiesta agli organi di Ateneo per il seguito di competenza.
- Sono automaticamente associati al DIMET tutti gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca gestiti dal Dipartimento. Su richiesta degli interessati, sono associati al DIMET anche studenti dei corsi di Laurea e di Laurea specialistica che svolgano l’elaborato finale o la tesi presso il Dipartimento ed abbiano superato almeno il 70% degli esami del loro piano di studi. Richiesta in tal senso deve essere sottoposta al Direttore del DIMET da parte dell’interessato e sottoscritta dal relatore o dal tutor. L’associazione al DIMET diventa operativa con decorrenza immediata in seguito all’approvazione della richiesta da parte del Direttore.
Art. 4 (Organi del Dipartimento)
Sono organi del DIMET: il Direttore del Dipartimento (DdD), il Consiglio di Dipartimento (CdD) e la Giunta di Dipartimento (GdD). La creazione della Giunta viene deliberata a maggioranza qualificata dal CdD su proposta del DdD, ovvero di almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso. In mancanza della Giunta, le funzioni della stessa vengono assunte dal Consiglio.
Art. 5 (Elezione del Direttore)
Il Direttore è eletto tra i professori di prima fascia afferenti al DIMET che si trovino nella posizione prevista dallo statuto dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di motivato impedimento che sia stato espressamente ritenuto tale dal Consiglio di Dipartimento, la direzione del dipartimento può essere affidata ad un professore di seconda fascia afferente al DIMET.
L’elettorato attivo è costituito da tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento.
L’elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.
Le votazioni per l’elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Il DdD è nominato con Decreto Rettorale.
Il DdD resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.
Nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato del DdD, ovvero nelle altre ipotesi di decadenza del mandato, il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la designazione del nuovo DdD; convoca una riunione straordinaria del CdD. per la proposizione delle candidature; fissa la data delle votazioni e dell’eventuale ballottaggio.
Il DdD designa, tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno afferenti al dipartimento un Vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice-direttore è nominato con decreto del Rettore.
Art. 6 (Funzioni del Direttore)
Il DdD ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila l'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici; è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso anche se concernente l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Direttore, pertanto, coadiuvato dalla Giunta, ove creata, e con la collaborazione del Segretario Amministrativo, esercita le seguenti attribuzioni:
- predispone annualmente, ed entro i termini previsti dall’Ateneo, le richieste di finanziamenti, di spazi e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del Dipartimento stesso;
- propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori in comune con altri Dipartimenti o Istituti dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria o di altra Università italiana o straniera o con il C.N.R. o con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l’Università e gli Enti interessati;
- predispone annualmente una relazione sui risultati delle ricerche svolte nel Dipartimento, che viene trasmessa alla Commissione di Ateneo;
- predispone, entro i termini previsti dall'Ateneo,il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredati da una relazione che illustri, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- utilizzazione dei fondi in relazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
- eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
- conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale ed interuniversitaria;
- risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio;
- mette a disposizione del personale docente e tecnico-amministrativo i mezzi e le attrezzature necessarie per l'adempimento dei compiti dipartimentali;
- ha lafacoltà di adottare, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del CdD, riferendone, per la ratifica al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
- cura, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, l’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo per assicurarne una correttaa gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 7 (Il Segretario Amministrativo)
- Il Segretario amministrativo esercita le attribuzioni previste dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti per tutti gli adempimenti di carattere contabile ed amministrativo.
- In particolare, il Segretario Amministrativo:
- Collabora con il DdD nella predisposizione del progetto di bilancio preventivo e del conto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- È preposto alle attività amministrativo-contabili del centro e al loro coordinamento;
- Controlla la regolità dei documenti contabili;
- Provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili;
- coadiuva il Direttore nell’organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo;
- fornisce alla Ragioneria Centrale d’Ateneo i dati necessari ai fini della riassunzione e verifica dei dati riguardanti il bilancio preventivo, consuntivo e consolidato;
- Il Sergretario Amministativo partecipa, con diritto di voto consultivo, alle sedute del CdD e della GdD in qualità di segretario verbalizzante responsabile della corretta tenuta dei verbali;
- Il Segretario Amministrativo è nominato dal Direttore Amministrativo sentito il DdD;
- Al fine di garantire gli adempimenti di legge il Direttore, sentito il Segretario Amministrativo, ha la facoltà di nominare il legittimo sostituto di quest’ultimo. Il Direttore dà comunicazione della nomina al CdD, al Rettore ed al Direttore Amministrativo dell'Ateneo.
Art. 8 (Consiglio di Dipartimento)
Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore ed è composto:
- dai professori ufficiali, dagli incaricati stabilizzati e dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai ricercatori che abbiano perfezionato l’afferenza al Dipartimento
- da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- da due rappresentanti eletti tra i dottorandi, i titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo eletorale.
Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo e degli iscritti al dottorato di ricerca hanno durata biennale.
Il CdD. si riunisce almeno 5 volte per ogni anno solare. Esso è convocato dal DdD che cura la compilazione dell’ordine del giorno. inserendovi obbligatoriamente le proposte che gli pervengano da almeno un quarto dei membri del CdD. Il CdD deve essere convocato dal DdD qualora proposta in tal senso provenga da almeno un quarto dei membri del CdD.
La convocazione del CdD., contenente l’ordine del giorno, deve essere inviata ai componenti il Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. Per particolari motivi di urgenza si può derogare a tale norma: in tale evenienza il CdD è chiamato a ratificare i motivi di urgenza che hanno portato alla convocazione di cui trattasi.
La seduta del CdD è presieduta dal DdD ovvero, in sua assenza, dal ViceDirettore, nel caso questo sia stato nominato e presente alla seduta, ovvero dal decano dei membri del CdD tra quelli presenti alla seduta.
Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L’aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore successive e viene comunicato seduta stante.
Il CdD è validamente costituito se i presenti sono in numero superiore alla metà dei componenti il Consiglio, dedotti gli assenti validamente giustificati. La giustificazione dell’assenza deve essere comunicata personalmente al Presidente del CdD al quale spetta il compito di approvarne la validità.
In qualsiasi momento il Presidente del CdD può decidere la verifica del numero legale dei presenti; egli è, inoltre, tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò gli venga richiesto da uno qualsiasi dei componenti il Consiglio.
Il Presidente, in apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’o.d.g., anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, può proporre variazione dell’ordine di trattazione degli argomenti. La variazione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.
Una delibera del CdD si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che questa non riguardi materia per la quale sia richiesta una maggioranza qualificata.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni ed hanno effetto immediato.
Le votazioni avvengono di norma con voto palese, ma debbono essere effettuate a scrutinio segreto su semplice richiesta anche di un solo componente il CdD.
Segretario verbalizzante del CdD è il Segretario Amministrativo.
Il verbale viene di norma chiuso e approvato seduta stante. Tuttavia, per motivi di opportunità, o di necessità, su richiesta di almeno un quarto dei componenti il CdD, è possibile derogare alla norma precedente, nel qual caso ilverbale deve essere disponibilepresso la Segreteria del Dipartimento entro trenta giorni dalla data della riunione e deve contenere tutte le dichiarazioni fornite in consiglio che gli interessati vogliano che appaiano esplicitamente. Tali verbali si ritengono automaticamente approvati se, entro quindici giorni dalla data di affissione all’albo del Dipartimento della comunicazione della loro disponibilità, non pervengono al Segretario richieste scritte di variazione e/o integrazione. Qualora tali richieste pervengano, esse vengono sottoposte per l’approvazione all’esame del CdD nella successiva riunione.
Per le delibere di cui al punto 3 dell’art. 9, il Consiglio si riunisce in forma ristretta ai professori ed ai ricercatori. In particolare, partecipano alla riunione:
- i professori di I fascia per pareri concernenti professori di I fascia;
- i professori di I e II fascia per pareri concernenti professori di II fascia;
- i professori di I e II fasciaed i ricercatori per pareri concernenti i ricercatori.
Art. 9 (Attribuzioni Consiglio di Dipartimento)
Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
- detta criteri generali per:
- l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;
- l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- dà parere in merito all'affidamento degli insegnamenti nei corsi del dottorato di ricerca;
- su richiesta degli organi competenti (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, Consigli dei corsi di Studio), e nell’ambito specificato dai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, e riportati nell’allegata Tabella A, o a questi affini, fornisce pareri:
- sulla istituzione o la soppressione di corsi di laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento, nonché sulle modifiche ai regolamenti didattici di Ateneo e Facoltà;
- sulle richieste di nuovi posti di professori e ricercatori;
- sulle chiamate dei professori:
- sulla conferma dei professori e ricercatori;
- sulla composizione di commissioni per concorsi a posti ruolo.
- collabora con gli Organi di Governo e gli Organi di programmazione nazionale, regionale e locale, all’ elaborazione e all' attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
- formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di servizio ovvero esprime parere su richiesta della Commissione di Ateneo per la sperimentazione organizzativa e didattica circa la proposta di costituzione di Centri interdipartimentali;
- approva le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca anche in consorzio;
- approva, entro i termini previsti dall'Ateneo le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore (coadiuvato dalla Giunta e, per la parte di sua competenza, dal Segretario Amministrativo) ed il piano annuale delle ricerche di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 6 del presente Regolamento;
- approva gli schemi dei contratti e delle convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza e di attività didattiche esterne;
- approva, entro i termini previsti dall'Ateneo, il bilancio preventivo;
- approva, entro i termini previsti dall'Ateneo, il conto consuntivo insieme alle relative relazioni;
- approva, nel corso dell'anno finanziario, le eventuali variazioni di bilancio;
- detta norme, in accordo con la normativa di Ateneo, per l'organizzazione delle Biblioteche e dei Servizi facenti capo al Dipartimento; mette a disposizione le risorse necessarie a questo scopo;
- nell’ambito dei settori Scientifico-disciplinari di propria competenza, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Facoltà ed ai Consigli di Corso di Laurea in ordine alla programmazione ed all' organizzazione delle attività didattiche;
- esprime parere in merito alle domande di afferenza al Dipartimento di docenti e ricercatori dell’Ateneo;
- può articolare le proprie competenze anche mediante commissioni approvate con delibera consiliare;
- delibera sulle richieste di borse di studio e assegni di ricerca e loro rinnovi di pertinenza del Dipartimento;
- delibera sull’eventuale istituzione di Laboratori;
- approva le modifiche del Regolamento di Dipartimento;
I criteri di cui al punto 1) sub a), per quanto riguarda le attribuzioni al personale docente di fondi assegnati al Dipartimento, terranno conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno nell'esercizio dell'attività universitaria.
Su proposta del Direttore, ovvero di almeno un quarto dei componenti il Consiglio, e comunque nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, il CdD può altresì delegare alla GdD, nel caso in cui questa sia stata creata, potere deliberante sulle attribuzioni del Consiglio come riportate ai punti 2, 3 sub d, 4, 5, 8, 12, 14, 17.
Art. 10 (La Giunta di Dipartimento)
Nel caso in cui ne sia stata deliberata la creazione ai sensi dell’art. 4 precedente, la Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Vicedirettore se nominato, da due professori ordinari e/o straordinari, da due professori associati e da due ricercatori, oltre che dal Segretario Amministrativo che assume funzione di segretario verbalizzante. Qualora dette rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni.
Ai fini dell'art. 1 del presente Regolamento la Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 6, ovvero:
- collabora con il DdD nell’esercizio delle sue attribuzioni ed in particolare:
- elabora la fase istruttoria dei problemi ordinari e straordinari del Dipartimento;
- cura l’istruzione dei punti all’o.d.g. del CdD.
- ha potere deliberante sulle materie stabilite dal CdD, secondo quanto previsto all’art. 9 precedente.
La GdD. si ritiene validamente costituita se vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
Delle riunioni della GdD viene redatto verbale a cura del Segretario che viene approvato seduta stante. Il verbale è reso disponibile per la consultazione da parte dei membri del CdD, tranne che per le parti che possano ledere gli interessi di terzi.
Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del DdD.
Art. 11 (Elezioni della Giunta di Dipartimento)
Nel caso in cui ne sia stata deliberata la creazione ai sensi dell’art. 4 precedente, l’elezione dei componenti della GdD avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto, per ogni categoria.
Le elezioni dei membri della GdD sono indette ogni tre anni accademici dal DdD, che nomina le commissioni elettorali; la CdD dura in carica tre anni e, in ogni caso, il suo mandato decade al momento della decadenza del DdD.
Ciascun membro della GdD è revocabile per mozione di sfiducia, presentata da almeno tre membri del CdD appartenenti al relativo elettorato attivo. La mozione di sfiducia deve essere presentata al CdD e deve ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto all’interno della rispettiva categoria. In caso di decadenza o dimissioni, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l’ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti la Giunta.
Art. 12 (Ricorso al Rettore)
Avverso le decisioni del CdD ovvero della GdD lesive del principio di libertà di ricerca e dell'insegnamento è ammesso il ricorso al Rettore entro dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione oggetto di contestazione da parte dell'interessato. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
Art. 13 (Emanazione e Modifiche al Regolamento)
Il presente regolamento è emanato dal Rettore, previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Senato Accademico.
Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata dal CdD secondo quanto previsto al punto 19 dell’art. 9, e sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
La delibera è validamente assunta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore.
Art. 14 (Norme transitorie e finali)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dalle disposizioni approvate dal Consiglio, valgono le norme che disciplinano l'attività degli Organi Collegiali Universitari, le disposizioni generali di legge, nonché le norme contenute nello Statuto di Autonomia e nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale della Università Mediterranea di Reggio Calabria.
L'esercizio delle funzioni conferite al Dipartimento è disciplinato dal presente Regolamento interno, approvato e deliberato a maggioranza semplice dal CdD.
ALLEGATO - TABELLA A
Elenco dei settori scientifico-disciplinari afferenti al DIMET:
Codice SSD | Settore Scientifico Disciplinare |
---|---|
ICAR/04 | STRADE, FERROVIE E AEREOPORTI |
ICAR/05 | TRASPORTI |
ICAR/06 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA |
ICAR/21 | URBANISTICA |
INF/01 | INFORMATICA |
ING-IND/10 | FISICA TECNICA INDUSTRIALE |
ING-IND/11 | FISICA TECNICA AMBIENTALE |
ING-IND/31 | ELETTROTECNICA |
ING-IND/32 | CONVERTITORI MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI |
ING-IND/33 | SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA |
ING-IND/35 | INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE |
ING_INF/01 | ELETTRONICA |
ING-INF/02 | CAMPI ELETTROMAGNETICI |
ING-INF/03 | TELECOMUNICAZIONI |
ING-INF/04 | AUTOMATICA |
ING-INF/05 | SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI |
ING-INF/06 | BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA |
ING-INF/07 | MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE |
MAT/01 | LOGICA MATEMATICA |
MAT/02 | ALGEBRA |
MAT/03 | GEOMETRIA |
MAT/05 | ANALISI MATEMATICA |
MAT/06 | PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA |
MAT/07 | FISICA MATEMATICA |
MAT/08 | ANALISI NUMERICA |
MAT/09 | RICERCA OPERATIVA |